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Attualità martedì 29 ottobre 2019 ore 10:45

Prevenzione incendi, il ruolo dei cittadini

Foto di repertorio

Parco nazionale Arcipelago toscano e Regione ricordano come i cittadini possono e devono avere un ruolo attivo per prevenire gli incendi



PORTOFERRAIO — Il cittadino è protagonista nella prevenzione per la difesa attiva dagli incendi boschivi. Anche nel periodo non a rischio incendio ci sono precauzioni e regole da rispettare. Intanto il primo consiglio riguarda il fatto di memorizzare sul proprio telefono il numero della sala operativa unificata permanente della Regione Toscana 800 425 425 per segnalare tempestivamente la presenza di incendi.

Il  Parco nazionale Arcipelago toscano in collaborazione con la Regione Toscana ricorda a tutti i cittadini quanto sia importante la difesa attiva del patrimonio boschivo anche in termini di prevenzione degli incendi: “Il cittadino, cosciente del pericolo, può essere il protagonista della tutela dei boschi dal rischio incendi,- ricorda la Regione Toscana- svolgendo le attività con cautela e buon senso ma, soprattutto, rispettando con scrupolo le norme che regolano l’accensione di fuochi all’aperto. Il cittadino protagonista può incidere sensibilmente su quel 30 per cento di incendi che la statistica regionale classifica come colposi, causati cioè da imprudenza o disattenzione. Tra le attività più rischiose sono da comprendere le lavorazioni agricole e forestali, specie quelle praticate per hobby ed anche quelle ricreative di turisti, escursionisti e del contesto venatorio. E' utile quindi integrare le strategie di prevenzione attuate attraverso il governo del territorio con una maggiore responsabilizzazione dei cittadini, specie per le categorie maggiorente esposte".

Nel periodo a rischio incendio (1 luglio 31 agosto, quest'anno prorogato fino al 30 settembre) sono ben conosciuti i divieti di accensione fuochi e il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale senza previsione di deroghe legate a fasce orarie o distanze minime dal bosco

E’ utile ricordare però che anche nel periodo non a rischio di incendio (di solito da settembre fino alla fine di giugno) occorre osservare delle regole e che in caso di mancato rispetto sono previste sanzioni. Ricordiamole

Le regole per l'accensione fuochi in un bosco fuori dal periodo a rischio incendio 

L’accensione dei fuochi è consentita:

1. per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni e pertinenze,

2. nelle aree attrezzate nel rispetto delle prescrizioni;

3. limitatamente al riscaldamento o alla cottura di cibi per esigenze personali e nel rispetto delle precauzioni: spazi ripuliti , cautele per evitare la propagazioni del fuoco costante sorveglianza.

Sono possibili deroghe che devono essere autorizzate dall’ente competente per esempio per manifestazioni che prevedano l’uso di fuochi anche pirotecnici o attività in campeggi anche temporanei. Le autorizzazioni rilasciate contengono le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi d’incendio

Buone pratiche

1. Quando c’è vento non bruciare mai residui vegetali;

2. durante un pic nic accendere il fuoco solo nelle aree appositamente attrezzate;

3. non abbandonare rifiuti nel bosco;

4. non gettare mozziconi di sigaretta dall’auto;

5. ricordare che è vietato rinnovare il pascolo bruciandolo.

Norme per bruciare residui vegetali

Il regolamento forestale della Toscana (DPGR 8 agosto 2003, n.48/R) consente l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.

L'abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.

Il mancato rispetto di ciascuno dei suddetti parametri ( grossi cumuli, quantità superiori a 3 metri steri per ettaro, abbruciamento effettuato non in loco) comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia

Le sanzioni

Nei periodi a rischio nel bosco e aree assimilate dei comuni a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo di incendi boschivi si applica la sanzione di 2066,00 euro. Nei periodi a rischio nel bosco e aree assimilate dei comuni a rischio non particolarmente elevato si applica la sanzione di 240,00 euro. Nei periodi non a rischio, ovunque si applica la sanzione di 120,00 euro.

Gli abbruciamenti nel bosco - Periodo a rischio incendio (dal 1 luglio al 31 agosto) Divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento

Periodo non a rischio incendio, ecco come si procede:

1. per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l’autorizzazione dell’ente competente sul territorio;

2. tutti gli abbruciamenti in bosco e fuori bosco devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (colonna di fumo verticale) e con le opportune precauzioni:  trattare il materiale da bruciare in piccoli cumuli, spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili; operare in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli; tenere l’abbruciamento sotto controllo costante fino al suo completo spegnimento e abbandonare la zona solo dopo un’attenta verifica dell’estinzione di focolai e braci.

Nel periodo non a rischio di incendi i Comuni hanno facoltà di vietare gli abbruciamenti all’aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"

Se si avvista un incendio di bosco chiamare subito uno dei seguenti numeri:

- 800 425 425 Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana

- 115 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Testo estratto dall'allegato opuscolo della Regione Toscana aggiornato a Ottobre 2019


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